Art. 1798 – Nozione

(1)Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita 1773(2)(3).

Note

(1)

Il contratto in esame ha natura reale in quanto si perfeziona con la consegna del bene ed ha effetti obbligatori (1376 c.c.). È naturalmente oneroso (1802 c.c.) e a forma libera.

(2)

La controversia può avere natura giudiziale ovvero stragiudiziale e può risolversi con sentenza ma anche con una transazione (1965 c.c.) tra le parti. Se è definita da una sentenza, è discutibile se la richiesta di restituzione presupponga o meno il giudicato (2909 c.c.).

(3)

Tale contratto, dunque, assolve ad una importante funzione in vista dell’esito del giudizio. Tuttavia, la sua stipula è infrequente in quanto presuppone che le parti concordino sulla figura del sequestratario, ciò che, durante una lite, può risultare arduo. Pertanto, la funzione cautelare è perseguita di solito con la diversa figura del sequestro giudiziario (670 c.p.c.) nel quale il nome del custode è individuato dal giudice.

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