Art. 1823 – Nozione

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare(1) in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto(2).

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita 1831(3). Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.

Note

(1)

Le singole annotazioni, che vengono decise dalle parti, sono definite rimesse (v. 1824 c.c.).

(2)

Ciò costituisce la principale differenza tra il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario, che non è una fattispecie autonoma ma un modo di regolare le operazioni bancarie di debito e credito. In esso, appunto, il credito è sempre esigibile dal correntista (v. 1852 c.c.).

(3)

Il saldo è quanto residua dalle compensazioni quando il conto viene chiuso e potrà essere positivo, negativo o pari a zero.

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