Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno(1), previo rimborso proporzionale delle somme anticipate(2) e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente(3), salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
Note
(1)
Si tratta di una eccezione alla regola per cui il pegno è indivisibile (v. 2799 c.c.).
(2)
La proporzionalità è necessaria al fine di evitare che il ritiro delle merci sia fatto al solo scopo di diminuire la garanzia.
(3)
Il corrispettivo e le spese sostenute per la custodia (v. 1848 c.c.).