Art. 1881 – Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro(1) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore 438(2).

Note

(1)

Di regola il credito del vitaliziato è trasferibile per atto tra vivi e, quindi, anche suscettibile di sequestro (671 ss. c.p.c.) e pignoramento (491 ss. c.p.c.).

(2)

Di regola il giudice, chiamato a decidere, lo fa sulla base del parametro del necessario alla vita dell’avente diritto in relazione alla sua posizione sociale (v. 438 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?