Art. 1883 – Esercizio delle assicurazioni

L’impresa di assicurazione 2195, n. 4 non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni(1) e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali(2).

Note

(1)

Inoltre, possono esercitare tale attività anche le società per azioni (2325 ss. c.c.), le società cooperative a responsabilità limitata e le mutue assicuratrici (2511 ss., 2546 ss. c.c.). Sono escluse le società di persone in quanto presentano una struttura non adeguata allo scopo, cioè non in grado, economicamente, di sopportare il rischio (2082 c.c.).

(2)

Si veda il D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

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