Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza 1892(1).

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose(2).

Note

(1)

Si pensi all’ipotesi di assicurazione sulla vita (1919 c.c.) nella quale l’assicurato ometta di comunicare all’assicuratore una grave malattia della quale nemmeno lui è a conoscenza e per la cui ignoranza versa in colpa lieve (v. 2043 c.c.).

(2)

In tal caso si ha una rettifica del contratto volta a ristabilire l’equilibrio tra il rischio che l’assicuratore sopporta ed il premio che la controparte corrisponde.

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