Art. 1899 – Durata dell’assicurazione

L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto 1326 alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso(1). L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale(2). In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata(2).

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni(3).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita 1919 ss..

Note

(1)

Quella cui fa riferimento il periodo è la durata formale del rapporto, che può essere diversa da quella sostanziale, ad esempio nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati (1353 c.c.).

(2)

L’originario secondo periodo di questo comma è stato da ultimo così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall’art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99. A norma dell’art. 21, comma 4, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3)

Con la proroga le parti possono far proseguire il rapporto contrattuale senza necessità di una nuova stipula.

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