Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza(1)(2).

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso 1918 ss., e al rimborso delle spese(3). La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita 1924, 1932; 187 disp. att..

Note

(1)

Si veda l’art. 7, comma 2, L. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

(2)

La norma, quindi, prevede due distinte discipline, una per il mancato pagamento del premio o della prima rata, cioè una disciplina relativa all’ipotesi in cui il mancato pagamento sia inerente al momento di conclusione del contratto, ed una per il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, quando la stipula è già in essere. Si noti che il meccanismo non opera in modo inverso: l’assicurato non può rifiutarsi di pagare, sulla base dell’art. 1460 c.c., adducendo l’inadempimento dell’assicuratore a pagare un indennizzo dovuto: infatti manca la corrispettività sottesa al meccanismo di cui a tale norma, perché il pagamento del premio è la controprestazione dell’assunzione di un rischio futuro, non passato.

(3)

Sino al momento della risoluzione l’assicurato può operare una riattivazione del contratto pagando il premio o le rate omesse.

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