Art. 1902 – Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici(1) non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti 2504. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali 2558; 187 disp. att..

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa 194 ss. l. fall. dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati(2).

Note

(1)

Le ipotesi considerate dalla norma comportano una modifica dell’assicuratore dovuta ad un operazione commerciale tra imprese.

(2)

Nello specifico, le stipule efficaci quando viene dichiarato lo stato di insolvenza vengono trasferire ad altre compagnie assicuratrici del medesimo ramo. Invece, se il trasferimento non avviene, l’assicurato può scegliere di recedere; in mancanza, i contratti sulla vita passano all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni (INA) e quelli contro i danni si risolvono.

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