Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore

(1)L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili 1589.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati(2), dagli ascendenti, da altri parenti 74 o da affini 78 dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici 2240(3).

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali(4).

Note

(1)

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.

(2)

Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 91 del D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(3)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo comma nella parte in cui non include, tra i soggetti verso i quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell’assicurato.

(4)

La natura della situazione giuridica configurata dalla norma è discussa. Si ritiene che si tratti di una successione nel credito che è efficace dalla comunicazione fatta dall’assicuratore al terzo responsabile.

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