Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile(1) l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi 1900(2).

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse 1932.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore 1932(3).

Note

(1)

L’assicurazione in esame è stipulata, di regola, da soggetti particolarmente esposti al rischio di dover rispondere della propria condotta, come ad esempio alcuni professionisti. In alcuni casi, come accade per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e natanti, la stipula è obbligatoria, in considerazione della frequenza dei sinistri (in ordine a tale ultimo settore si veda il D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

(2)

Pertanto, in tale tipo di assicurazione è coperta la sola condotta colposa dell’assicurato (v. 2043 c.c.).

(3)

Di regola il contratto di assicurazione stabilisce che la lite viene gestita dall’assicuratore che ha anche il potere di transigerla.

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