Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente(1).
Note
(1)
La norma è comunque derogabile in quanto il promittente può stabilire un diverso criterio per l’attribuzione della prestazione promessa.