Art. 1991 – Cooperazione di più persone

Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente(1).

Note

(1)

La norma è comunque derogabile in quanto il promittente può stabilire un diverso criterio per l’attribuzione della prestazione promessa.

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