Art. 2011 – Effetti della girata

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo(1).

Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona(2), ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova 18 l. camb.; 20 l. ass.(3).

Note

(1)

Si tratta dei diritti che si fondano sulla lettera del titolo (1993 comma 2, 1994 c.c.).

(2)

In tal caso egli esercita il c.d. potere di riempimento rispetto ad una girata che sia in bianco o al portatore (art. 2009 commi 2 e 3 c.c.).

(3)

La necessità di una serie continua di girate di cui all’art. 2008 c.c. esige che queste siano piene, cioè contengano ciascuna l’indicazione del giratario. Se, invece, vi è una girata in bianco ed il titolo è trasferito, esso assume le vesti di titolo al portatore e circola secondo la relativa disciplina, cioè con la sola consegna (2003 c.c.). Ciò fino a quando un possessore non riempia la girata, con il nome proprio o di un terzo: da questo momento il titolo torna ad essere regolato secondo le norme dettate per i titoli all’ordine (2008 ss. c.c.).

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