Art. 2023 – Trasferimento mediante girata

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario(1). Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario 2356(2).

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente(3).

Note

(1)

Non è ammessa, invece, girata in bianco (2009, 2 c.c.).

(2)

Il titolo non è interamente liberato quando la prestazione, che grava anche sul titolare, non è totalmente adempiuta. In questo caso la sottoscrizione del giratario serve a dimostrare la sua volontà di assumere l’obbligazione solidalmente al girante (1292 c.c.).

(3)

Viene riprodotta la regola della doppia annotazione (2022 c.c.).

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