Art. 2036 – Indebito soggettivo

Chi ha pagato un debito altrui(1), credendosi debitore in base a un errore scusabile(2), può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede 1147 del titolo o delle garanzie del credito 1189(3).

Chi ha ricevuto l’indebito 1189 comma 2 è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede 1148, 2033.

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore 1203 n. 5(4).

Note

(1)

Il comma disciplina l’ipotesi di indebito soggettivo “ex latere debitoris”: il debitore non è tale, ma questo non perché il debito non esiste (indebito oggettivo: art. 2033 c.c.), bensì in quanto è un altro il soggetto tenuto ad adempiere, cioè è un altro il debitore.

(2)

Cioè evitabile con la diligenza ordinaria (1176 1 c.c.). Se, invece, non si dimostra l’errore (ciò cui, in base all’art. 2697 c.c., è tenuto il pagatore) si deve ritenere che egli abbia voluto estinguere un debito di altri (1180 c.c.).

(3)

Cioè ritenendo che il debito si sia estinto, perché il solvens era debitore ovvero perché ha pagato, consapevolmente, un debito altrui (1180 c.c.). In tal caso è sul creditore che grava l’onere di provare la propria buona fede (2697 c.c.).

(4)

Cioè quando il pagamento non è avvenuto per un errore scusabile (1176 c.c.) ovvero il creditore si è liberato del titolo in mala fede.

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