Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi(1). La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti(2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto 1900, 2047 comma 1, 2054.
Note
(1)
A differenza di quanto stabilisce l’art. 2047 c.c., nella norma in commento i minori o i tutelati non sono necessariamente privi della capacità di intendere o volere: si tratta di situazioni che afferiscono all’incapacità di agire (2 c.c.).
(2)
Si tratta di fattispecie al confine con il successivo art. 2049 c.c..