Il danno non patrimoniale(1) deve essere risarcito(2) solo nei casi determinati dalla legge.
Note
(1)
Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d’animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
La Suprema Corte, inoltre, con le storiche “sentenze di San Martino”, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).
(2)
Il risarcimento dell’illecito aquiliano costituisce ipotesi tipica di debito di valore, cioè di debito che ha ad oggetto, originariamente, una prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro e che si converte, poi, in tale prestazione. Ciò implica una notevole difficoltà nella liquidazione di questo danno, che viene per questo affidata alla valutazione equitativa del giudice (2056, 1226 c.c.). Per ovviare a tale difficoltà, il legislatore ha stabilito che il danno biologico deve essere liquidato sulla base di apposite tabelle. In particolare, esse sono contenute negli articoli 138 e 139, D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche (c.d. Codice delle assicurazioni private) per quel che riguarda i sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (2054 c.c.) in caso di invalidità permanenti inferiori o uguali al 9%. Per le ipotesi residue sono state elaborate tabelle dai singoli Tribunali (ad esempio Milano, Roma, Bologna ecc.) ma la giurisprudenza più recente è orientata nello stabilire l’applicazione, a fini di uniformità, delle sole tabelle milanesi.