L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario 218(1). Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia 278. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori 324. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto 796; ma qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia 980, 1015.
L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni 982 prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati(2).
Note
(1)
L’inventario può essere redatto in forma pubblica o privata, ma nel primo caso, le dichiarazioni del pubblico ufficiale costituiscono piena prova fino a querela del falso, nel secondo, invece, assume rilevanza l’istituto della confessione stragiudiziale (art. 2735 del c.c.), dal momento che le dichiarazioni in essa comprese valgono tra le parti, sempre che non siano viziate da errore di fatto (art. 1428 del c.c.) o violenza (art. 1435 del c.c.), ipotesi che renderebbero le stesse passibili di impugnazione.
(2)
Se non vi è requisizione del possesso per l’omessa redazione dell’inventario o per il mancato rilascio della garanzia, l’usufruttuario ha ugualmente diritto di richiedere al proprietario i frutti della cosa insieme al contestuale versamento del costo dallo stesso sostenuto per raccoglierli.