Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà(1) durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata 983 comma 2, 1005 comma 3(2).
Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale(3) alla fine dell’usufrutto 1011.
Note
(1)
Nell’ambito dei carichi che gravano sulla proprietà si possono annoverare i contributi per miglioria relativamente ad interventi operati dallo Stato o con il concorso dello stesso, oppure discendenti dall’effettuazione di opere pubbliche che abbiano determinato un’oggettiva rivalutazione della proprietà; quelli versati per opere di bonifica o di difesa idraulica; gli oneri riferibili a rapporti di vicinato.
(2)
I contributi consortili sono a carico dell’usufruttuario se i consorzi hanno come unica finalità l’agevolazione del maturare dei frutti. Se, invece, l’intervento del consorzio accresce il valore del fondo, il versamento del relativo contributo è a carico del nudo proprietario, e l’usufruttuario è tenuto soltanto al pagamento degli interessi.
(3)
La disposizione si applica anche all’ipotesi in cui l’usufruttuario abbia pagato per evitare il rischio di un’espropriazione forzata del bene.