Art. 1024 – Divieto di cessione

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione(1).

Note

(1)

La disposizione vieta, con l’esclusione della cessione e della locazione, tutti i trasferimenti, volontari o imposti, del diritto, quali l’ipoteca (art. 2808), il sequestro (v. art. 2905), il pignoramento (v. artt. 2906 e 2912) dei frutti pendenti – con riferimento al diritto d’uso – a meno che questi non siano ricompresi nel patrimonio dell’usuario al momento della raccolta.

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