Quando, in forza di legge(1), il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù(2), questa, in mancanza di contratto(3), è costituita con sentenza 2932. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza(4) stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta 1038, 1039, 1047, 1049, 1053.
Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.
Note
(1)
Oltre alle servitù coattive disciplinate dal codice civile (artt. 1033 ss. c.c.), vi sono quelle di cui il medesimo testo di legge fa menzione ma che trovano compiuta regolamentazione in leggi speciali (le servitù di elettrodotto coattivo di cui all’art. 1056 sono previste dal r.d. 1933, n. 1775); altre ancora, le servitù pubbliche, sono disciplinate da specifiche leggi speciali, come le servitù militari.
(2)
Nel vincolare alla costituzione della servitù, la legge tiene presente lo stato del fondo dominante e, quindi, se, per esempio, questo non ha accesso alla via pubblica, viene imposta al fondo vicino la servitù di passaggio.
(3)
In dottrina si è sostenuta l’ammissibilità della costituzione di servitù coattive tramite testamento.
(4)
E’ una sentenza di natura costitutiva.