Art. 1033 – Obbligo di dare passaggio alle acque

Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali 1034 ss.(1).

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Note

(1)

Il titolare del fondo dominante può portare le acque su un fondo altrui al fine di sopperire ai bisogni della vita, e secondo le necessità imposte dagli usi agrari ovvero dagli usi industriali, sempre che sussistano i presupposti stabiliti dal legislatore (art. 1037 del c.c.).
Egli deve, peraltro, provvedere alla realizzazione del necessario acquedotto, a meno di non accordarsi col proprietario del fondo servente per il passaggio delle acque in uno proprio già in essere (art. 1034 del c.c.).
Se, inoltre, la costruzione dell’acquedotto effettuata dal titolare del fondo dominante richiede l’attraversamento al disopra o al disotto degli acquedotti già presenti nel fondo servente, questi deve farsi carico di provvedere alla realizzazione delle opere indispensabili per impedire che tali condutture possano venire compromesse (art. 1035 del c.c.).

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