Art. 1035 – Attraversamento di acquedotti

Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui(1) può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi 1046.

Note

(1)

La norma prevede un particolare modo di esercizio della servitù di acquedotto già costituita o da costituire.

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