Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui(1) può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi 1046.
Note
(1)
La norma prevede un particolare modo di esercizio della servitù di acquedotto già costituita o da costituire.