Art. 1036 – Attraversamento dei fiumi o di strade

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque 1046(1).

Note

(1)

L’immissione dell’acquedotto nella strada o nel corso d’acqua pubblica è possibile per il privato cittadino esclusivamente in ragione di un provvedimento amministrativo. Essa soggiace, pertanto, al potere discrezionale della P.A.

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