Art. 1041 – Letto dell’acquedotto

È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto(1), deve sopportare la metà delle spese occorrenti(2).

Note

(1)

Prima che sia definita l’opera canalizzazione del fondo servente.

(2)

Se è realizzato il canale, diventa più gravoso imporre allo stesso delle limitazioni.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?