Art. 1044 – Bonifica

Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario(1) che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d’acqua o da qualunque altro colatoio.

Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso(2), e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l’autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l’interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

Note

(1)

La disposizione in oggetto riguarda i casi di bonifica privata, e, pertanto, volontaria, e quelli di bonifica voluti dall’autorità per un fine pubblico.

(2)

Sono utilizzatori delle acque provenienti dal fondo paludoso:
– i titolari di una servitù di prendere o attingere acqua da quest’ultimo;
– gli affittuari dell’acqua;
– i proprietari dei terreni inferiori ai quali l’acqua perviene dopo essersi impaludata nel fondo malsano;
– i titolari di una servitù di somministrazione coattiva d’acqua ex art. 1050 del c.c.

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