Chi ha diritto di deviare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno(1).
Note
(1)
La disposizione riguarda il caso in cui il soggetto che abbia diritto di derivare le acque per usarle sul proprio suolo, non sia proprietario delle sponde o di quelle affacciate sulle acque medesime.
In tale ipotesi il titolare del fondo dominante (in cui le acque derivate devono essere portate), deve accordarsi con il titolare dei terreni ove siano situate le predette sponde, oppure ottenere dal giudice una sentenza costitutiva (art. 1032 del c.c.), ovvero infine, se sono acque pubbliche, avere il necessario provvedimento da parte della pubblica amministrazione.