Art. 1050 – Somministrazione di acqua a un fondo

Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua(1) per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale(2).

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

Note

(1)

Anche nel caso in cui vi sia acqua, ma non sia sufficiente per irrigarlo.

(2)

Si può quindi usare l’acqua del fondo vicino solo quando siano già state soddisfatte le esigenze del fondo servente, per destinarla a scopi ornamentali o meramente voluttuari.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?