Art. 1052 – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato(1).

Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria 2643 nn. 4 e 14, 2932 solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria(2).

Note

(1)

Nel riferirsi alla disposizione che precede quella in oggetto si deve, in ogni caso, escludere il comma 3 dell’art. 1051; esso parte, infatti, dal presupposto che l’accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente al passaggio dei veicoli, ma sia, al tempo stesso, estendibile. Il presente articolo presuppone, invece, che esso, pur inadatto o insufficiente, non sia ampliabile.

(2)

Tale comma è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta «nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità — di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap — degli edifici destinati ad uso abitativo».

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