Art. 1059 – Servitù concessa da uno dei comproprietari

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente 1108 comma 3(1).

La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso 1103.

Note

(1)

Qualora, invece, la costituzione di una servitù sia a vantaggio di un fondo, di cui più persone siano titolari, la concessione a favore esclusivamente di uno soltanto di essi spiega la sua efficacia anche nei confronti degli altri.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?