La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente 1108 comma 3(1).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso 1103.
Note
(1)
Qualora, invece, la costituzione di una servitù sia a vantaggio di un fondo, di cui più persone siano titolari, la concessione a favore esclusivamente di uno soltanto di essi spiega la sua efficacia anche nei confronti degli altri.