Art. 1064 – Estensione del diritto di servitù

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne(1).

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Note

(1)

Vengono, in questa sede, richiamati i c.d. “adminicula servitutis”, cioè quelle facoltà accessorie, proprie del titolare del fondo dominante, in mancanza delle quali il diritto di servitù non può essere esercitato o lo può essere esclusivamente in misura minore, non completa o comunque gravosa. Alle predette facoltà corrisponde, in capo al titolare del fondo servente, un obbligo di pati (sopportare), o di non facere (non fare); egli non deve, quindi, alcuna prestazione, neanche accessoria.

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