Art. 1065 – Esercizio conforme al titolo o al possesso

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente(1).

Note

(1)

Qualora titolo costitutivo del diritto in oggetto sia un contratto, il parametro interpretativo, proprio del presente articolo, deve essere coordinato con le disposizioni che ne disciplinano l’interpretazione (artt. 1362-1371).

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