Art. 1067 – Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente 1065, 1069(1).

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo 1068(2).

Note

(1)

Le innovazioni non devono aggravare l’esercizio della servitù. Tale limitazione sussiste qualora, restando invariato il contenuto essenziale della servitù, venga accresciuto l’onere a carico del fondo servente, tenuto conto dei diversi modi di esercizio del diritto medesimo.

(2)

E’ permessa l’attività del titolare del fondo servente a patto che essa provochi esclusivamente un danno minimo.

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