La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni(1).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo(2), il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli(3), il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.
Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune(4), l’uso della servitù fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l’interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Note
(1)
La legge equipara il non esercizio di una servitù a qualsiasi attività non conforme al titolo o al possesso (v. 1076).
(2)
Le servitù sono continue o discontinue, a seconda che per il loro esercizio non sia necessario o, al contrario, sia necessario il fatto dell’uomo.
(3)
Sono le c.d. servitù intermittenti, appartenenti alla categoria delle servitù affermative discontinue.
(4)
E’ la c.d. comproprietà, cioè la contitolarità del relativo diritto (v. 1100).