L’impossibilità di fatto di usare(1) della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
Note
(1)
Il titolare della servitù è, nell’ipotesi in oggetto, del tutto impossibilitato a farne uso, a causa di eventi naturali o di fatti imputabili al titolare del fondo dominante (se il titolare della servitù sia persona diversa da questi) oppure del fondo servente. Palese è la differenza con il non uso, che si ha con l’inerzia del titolare della servitù (art. 1073 del c.c.).