Le servitù costituite dall’enfiteuta 959 a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale(1).
Note
(1)
L’espressione tra parentesi quadre deve ritenersi implicitamente abrogata dalla previsione della nullità di ogni convenzione finalizzata alla costituzione di beni in dote ad opera della legge 19 maggio 1975, n. 151.