Art. 1080 – Presa d’acqua continua

Il diritto alla presa d’acqua(1) continua si può esercitare in ogni istante 1084 ss..

Note

(1)

La servitù di presa d’acqua consiste nel diritto di intercettare l’acqua o derivarla dal fondo servente (in ciò si differenzia dalla servità di acquedotto coattivo, art. 1033 del c.c.) per trasferirne una determinata quantità in quello dominante.
Va tenuta distinta dalla servitù di attingere acque, non essendo richiesta in quest’ultima ipotesi l’esistenza di interventi particolari.

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