Quando la quantità d’acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo (1), s’intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso. Se però è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall’articolo precedente.
Note
(1)
La finalità tiene conto delle necessità del fondo dominante al momento del venire in essere della servitù.