Art. 1089 – Acqua impiegata come forza motrice

Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice(1) non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Note

(1)

Se l’acqua non viene usata come forza motrice, si applica l’art. 1048.

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