Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta(1) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta 1098.
Note
(1)
L’acqua è concessa ad altra persona per un utilizzo determinato, con obbligo di questi di restituire al concedente o ad altri quanto rimanga; l’acqua può essere riservata da un soggetto, che alieni un proprio fondo, ad uno diverso di sua proprietà, nel quale, per esempio, non vi sia una sorgente d’acqua, con l’obbligo di restituzione dell’acqua sovrabbondante al concedente (chi ha acquistato il fondo ove si trovi l’acqua) o ad altri. L’acqua posseduta per un unico specifico utilizzo, obbliga a rendere quanto sopravanzi al concedente o ad altri.