Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali(1).
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi 1105 quanto nei pesi 1104(2) della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Note
(1)
E’ una presunzione “iuris tantum”, cioè che ammette prova contraria (art. 2727 del c.c.).
Essa non opera quando è la norma di legge che dà origine alla comunione a prevedere l’estensione delle quote (es. artt. 932, 939, etc.) e quando le quote sono determinate dal titolo (testamento o contratto).
(2)
Il presente comma bilancia i vantaggi ed i pesi di ciascuna quota dominica.
I primi riguardano le modifiche e le innovazioni che determinano una maggiorazione del valore della cosa comune.
Il concetto di peso concerne, invece, ogni obbligo di carattere patrimoniale, che grava sul comproprietario del bene.
Si tratta di una norma derogabile dalle parti, che possono stabilire una diversa quota dei vantaggi e dei pesi.