Ciascun partecipante può disporre(1) del suo diritto 1059 e cedere ad altri il godimento della cosa(2) 1102 nei limiti della sua quota 873 cod. nav..
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI 2825.
Note
(1)
Poter disporre significa avere la possibilità di alienare la quota, cioè di cederne il diritto di comproprietà, naturalmente limitatamente alla quota che l’alienante ha nella comunione: dal momento dell’alienazione, titolare del diritto di condominio sarà erga omnes l’acquirente.
(2)
Il comproprietario può, in generale, costituire diritti reali di godimento che possano esplicarsi pro quota (ad esempio, diritto di usufrutto e di enfiteusi). La costituzione di un diritto di servitù, invece, potrebbe comportare un atto di disposizione eccedente la quota (v. in tal caso l’art. 1059 del c.c.).