Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune(1) e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto(2).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente(3) approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati(4).
Note
(1)
Le spese necessarie alla conservazione sono quelle che mirano a che la cosa non sia distrutta o deteriorata; le spese per il godimento, invece, sono rivolte all’ordinaria utilizzazione del bene.
La norma esclude le spese utili o voluttuarie: la partecipazione diviene necessaria solo nel caso in cui si sia pronunciata la maggioranza o l’unanimità dei compartecipi.
(2)
La rinuncia con effetto liberatorio è istituto al quale si riferisce anche l’art. 883.
Essa deve essere espressa in modo non ambiguo e, se effettuata, non è più passibile di revoca.
La rinunzia non può essere evinta dall’omesso versamento delle spese, e, in tale ipotesi, il contegno del comunista diviene un inadempimento dell’obbligo di contribuzione (artt. 1218 ss. c.c.).
(3)
Si intende, senza esprimere il proprio dissenso in modo manifesto.
(4)
Il successore a titolo particolare del comunista diventa a sua volta compartecipe e a tale titolo risponde delle spese. Al contrario, non è tenuto all’esecuzione di opere perché non è consentito all’autonomia dei privati creare obbligazioni di facere vincolanti per i terzi acquirenti.