Art. 1105 – Amministrazione

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza(1) dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente 259 cod. nav..

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione 1109 n. 2(2).

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria(3). Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore 261 cod. nav..

Note

(1)

Nella comunione la maggioranza viene individuata in base al valore delle quote dei comunisti (se un comunista detiene la titolarità di una quota pari ad oltre la metà del valore del bene, egli da solo rappresenterà, in tal modo, la maggioranza voluta dalla legge).
Si tratta di una maggioranza semplice (più della metà del valore integrale della cosa comune) ed è richiesta per gli atti di ordinaria amministrazione, per l’eventuale approvazione di un regolamento in materia di ordinaria amministrazione ed in funzione di un più efficace godimento della cosa comune, e per l’eventuale nomina di un amministratore (art. 1106 del c.c.).
Per gli atti di straordinaria amministrazione è, invece, prevista una maggioranza qualificata (art. 1108 del c.c.).

(2)

Anche se la norma non parla di convocazione, la preventiva convocazione di tutti i partecipanti alla comunione è ritenuta necessaria. Non occorrono, tuttavia, forme speciali, essendo sufficiente una qualsiasi modalità di avviso che consenta ai comproprietari di essere messi a conoscenza dell’assemblea e del suo oggetto.
Secondo la giurisprudenza non è qui applicabile analogicamente l’art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. che fissa in tema di condominio di edifici il termine minimo di cinque giorni di preavviso dell’assemblea condominiale.

(3)

Si tratta di un diritto irrinunciabile.
La negligenza dei compartecipi non dà in sé luogo a risarcimento del danno, perché i comunisti hanno il potere ma non l’obbligo di amministrare.

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