Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento(1) per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore(2).
Note
(1)
La norma fa riferimento al regolamento approvato a maggioranza.
Si parla, invece, di regolamento contrattuale quando sia stato predisposto dall’unico proprietario, che abbia poi alienato singole quote di comunione, e sia stato espressamente accettato nei singoli atti d’acquisto degli acquirenti.
(2)
L’amministratore della comunione è un mandatario.
La sua posizione giuridica si ricava dalla sostanza della delega, atto con cui viene conferito l’incarico da parte dei comunisti; se i poteri dell’amministratore superano quelli di ordinaria amministrazione, la revoca può avvenire solo con un voto a maggioranza qualificata (art. 1108 del c.c.) da parte dei partecipanti alla comunione. In tema di revoca si ritengono applicabili gli artt. 1723-1725 c.c..