Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziariail regolamento della comunione entro trenta giorni(1) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti(2) il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con un’unica sentenza sulle opposizioni proposte 1109.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa(3) dai singoli partecipanti.
Note
(1)
E’ un termine di decadenza, come tale non soggetto ad interruzione (2964).
Si è ritenuto che il termine non trovi applicazione nei casi in cui il regolamento pregiudichi i diritti fondamentali di proprietà della minoranza dissenziente: il tal caso, esso sarebbe affetto da nullità assoluta ed insanabile.
(2)
Il primo comma permette l’impugnazione del regolamento da parte dei dissenzienti, degli assenti e dei presenti ma astenuti.
Trattandosi di ordinaria amministrazione, la legittimazione attiva spetta altresì all’usufruttuario pro quota.
(3)
Per aventi causa si intendono, oltre all’acquirente, anche il comodatario ed il conduttore.