I creditori(1) e gli aventi causa(2) da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili(3), l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire(4), perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione 737(5).
Note
(1)
Qualsiasi creditore è legittimato ad intervenire nella divisione, a prescindere dal fatto che sia privilegiato, anche quando il suo credito non sia ancora scaduto o sia sottoposto a condizione.
(2)
Non è avente causa colui al quale sia stata alienata l’intero diritto del compartecipe: questi infatti diventa partecipe della comunione e ha un diritto proprio a chiederne la divisione.
Quanto al cessionario di una quota ereditaria, è dubbio se sia da considerare un avente causa: chi dà soluzione positiva sostiene che il coerede deve comunque sempre partecipare alla divisione; chi propende per la soluzione negativa, ritiene che il cessionario diventi parte necessaria nella divisione anche se non acquista la qualifica di coerede.
(3)
Va ricordato che nelle divisioni di immobili non si ritiene applicabile per l’avente causa da un partecipante l’art. 2644 del c.c.: se un comunista alienasse un immobile facente parte della comunione e poi il bene venisse assegnato ad altro condividente, quest’ultimo farà salvo il suo diritto a prescindere dalla priorità della sua trascrizione rispetto a quella del terzo acquirente.
(4)
La norma richiede solo che i creditori siano chiamati, non che partecipino effettivamente.
(5)
L’ultimo comma afferma che i motivi collegati a crediti venuti in essere precedentemente alla comunione, oppure alla collazione, prevalgono su quelli dei creditori e degli aventi causa dal comunista.