La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa(1) in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti 718 ss..
Note
(1)
L’espressione “comodamente divisa” non può riferirsi solo all’agilità con cui la cosa comune può essere divisa in più parti da attribuire ai singoli comunisti.
Il concetto di comoda divisibilità della cosa comune va rapportata al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni. È possibile, quindi, sostenere che la comoda divisibilità della cosa comune non abbia ragion d’essere, qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all’adattamento all’uso delle singole porzioni siano esagerati.
In relazione ai beni immobili, che presentano le maggiori difficoltà di frazionamento, la comoda divisibilità si ha quando le quote che possono essere formate siano suscettibili di autonomo e libero godimento (non devono cioè essere gravate da pesi, servitù e limitazioni eccessivi).