Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune 1108(1), le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione(2).
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura 1114, si procede alla vendita 1470 di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti 1299(3).
Note
(1)
Lo scopo della norma è quello di evitare che dopo la divisione i partecipanti continuino a rispondere in solido dei debiti contratti per la cosa comune: vi è il rischio, infatti, di dover pagare per tutti, senza riuscire con successo ad esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri compartecipi non più solvibili.
(2)
Il riferimento alla scadenza “entro l’anno” va inteso come anno intero, a decorrere dalla domanda di divisione.
(3)
Egli, in altre parole, si rivale in natura sulla massa, avendo diritto a ricevere una quota maggiore di quella che gli sarebbe spettata: può così trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale.