Art. 1117 ter – Modificazioni delle destinazioni d’uso

(1)Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio(2), può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni(3).

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso(4).

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.

Note

(1)

Articolo aggiunto con legge del 11 dicembre 2012, n. 220.

(2)

Non è più richiesta l’unanimità (es. per trasformare un giardino in parcheggio).
Alcuni autori si chiedono però se non mantenga la sua operatività anche il principio generale desumibile dall’art. 1102 del c.c. in tema di comunione, secondo il quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.

(3)

L’articolo, del tutto nuovo rispetto all’assetto originario del codice civile, regolamenta la “modificazione delle destinazioni d’uso volte a soddisfare esigenze di interesse condominiale”. Deve essere comunque garantita la sicurezza nonché il decoro architettonico dell’edificio, unici limiti all’autonomia dell’assemblea condominiale.

(4)

Viene previsto un procedimento aggravato di convocazione.

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